Ministero della salute: ecco “la definitiva” sul principio attivo

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Sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legge n* 95/2012 in corso di conversione, per la prima volta nella nostra legislazione si parla esplicitamente della prescrizione di un farmaco mediante anche l’indicazione del ”principio attivo”. Lo comunica in una nota il ministero della Salute.

Una volta entrato in vigore il provvedimento, sulla ricetta rossa, cioe’ quella dove sono prescritti i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale, dovra’ comparire il nome del principio attivo, cioe’ il nome della sostanza, contenuta nel farmaco, che possiede proprieta’ terapeutiche.

Questo e’ gia’ sufficiente perche’ la ricetta sia valida. Il cittadino con questa ricetta si reca in farmacia e il farmacista gli consegna il farmaco dal prezzo piu’ basso contenente quel principio attivo.

La norma prevede anche che il medico ”ha facolta”’ di aggiungere, oltre al principio attivo, anche il nome commerciale di un farmaco, specificando sulla ricetta che esso e’ ”non sostituibile”, ma in tal caso deve giustificare la non sostituibilita’ con una sintetica motivazione scritta. Per esempio puo’ scrivere che il farmaco equivalente deve essere quello prodotto da quella azienda e non da un’altra, perche’ esso non contiene un eccipiente al quale il paziente in oggetto e’ allergico. In questo caso il farmacista deve consegnare il prodotto indicato dal medico nella ricetta.

Queste disposizioni non riguardano le terapie croniche gia’ in corso. Infatti il legislatore ha evitato di introdurre una normativa che potesse provocare possibili, sebbene rari, inconvenienti, nel corso di una terapia, a causa del passaggio da un medicinale all’altro, sia pur di uguale composizione.

Resta ferma la possibilita’ per il paziente, gia’ prevista dal decreto ”Cresci Italia” dello scorso gennaio (articolo 11 comma 12 del testo convertito dalle Camere) di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo piu’ alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. Quando al paziente e’ consegnato il farmaco avente il costo piu’ alto di quello ammesso al rimborso (o perche’ il medico ha usato la clausola di non sostituibilita’, o perche’ e’ il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale piu’ costoso) la differenza fra i due prezzi e’ a carico del cliente.

I medici conoscono correttamente i principi attivi dei prodotti farmaceutici. In ogni caso nelle liste pubblicate dall’Aifa i prodotti sono gia’ raggruppati anche per principio attivo. (ASCA)

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