Audizione sul DdL di Riforma degli Ordini: la Federazione conferma il suo giudizio negativo

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La Commissione Sanità del Senato ha audito oggi le rappresentanze degli Ordini delle professioni sanitarie in merito al DdL “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”. La convocazione è giunta dopo la netta presa di posizione delle rappresentanze professionali di medici, farmacisti e veterinari sulle modifiche apportate al DdL dalla Camera.

“Il provvedimento così come approvato al Senato, pur presentando alcuni elementi insoddisfacenti, era comunque un testo condiviso, al quale avevano collaborato tutte e tre le Federazioni” spiega il Segretario Maurizio Pace, che ha guidato la delegazione della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

“La Camera ha poi  completamente stravolto il provvedimento, cancellando praticamente qualsiasi ele mento di reale innovazione, aggravando il carico burocratico degli Ordini e limitandone l’autonomia e l’operatività a tutela della qualità della prestazione professionale e del cittadino”. Molti i rilievi rappresentati alla Commissione. In primo luogo, il testo ora all’esame del Senato rimanda a futuri regolamenti ministeriali la definizione di aspetti qualificanti della riforma, come quello elettorale, aprendo così una fase di transizione nella quale dovrebbero valere le disposizioni del DPR 221/1950 “per quanto compatibili”. “Mi sembra evidente che questo apre la strada al contenzioso, visto che non è chiaro chi dovrebbe decidere della compatibilità. Inoltre, l’attesa dei provvedimenti del Ministero, visto che molti Ordini provinciali hanno già rinnovato i loro consigli, creerebbe un disallineamento tra Ordini e Federazioni” spiega Pace.


“Un disallineamento che si ripropone anche p er i Regolamenti e gli Statuti, perché mentre le Federazioni sono autorizzate a mantenere quelli attuali fino al termine del mandato, nulla si dice per gli Ordini provinciali. Su questo piano si potrebbero fare anche altri esempi, ma pare evidente che tutta la materia è disciplinata in modo irrazionale”. Deontologia e procedimenti disciplinari sono un altro aspetto critico. “Nel testo è previsto che il Codice deontologico debba essere approvato a maggioranza dai Consigli nazionali e poi recepito attraverso una delibera dagli Ordini Provinciali. A parte il fatto che il Codice è sempre stato approvato all’unanimità nella nostra Federazione, la norma così come scritta apre a una situazione inconcepibile: l’Ordine che non recepisse il Codice deontologico votato dal Consiglio nazionale potrebbe votarne uno provinciale? L’agire del professionista, a tutela innanzitutto del cittadino, non può che  essere nor mato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale” prosegue Pace. “A questo proposito va anche segnalato che il ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, finora consentito soltanto per i provvedimenti disciplinari, nel Ddl modificato dalla Camera appare possibile per tutti gli atti. Ma in questo modo l’iscritto potrebbe appellarsi anche contro una delibera che riguarda un corso ECM: in pratica si potrebbe paralizzare l’attività delle Federazioni”.

Altrettanto paralizzante la previsione che, qualora più Ordini provinciali ritengano di dover dare vita a forme associative per lo svolgimento di funzioni di particolare importanza, debbano sottoporre la loro richiesta al Ministero della Salute, mentre tutte le altre professioni non sono sottoposte a questo regime di autorizzazione. Dal testo attuale è stata anche eliminata la modifica dell’articolo 102 del Testo Unico del Leggi sanitarie  – provvedimento che risale al 1934 – volta a consentire  la presenza in farmacia di altri professionisti sanitari, con l’esclusione di medici e veterinari, come peraltro già previsto dalla Legge sulla Farmacia dei servizi del 2009, così come la possibilità per il farmacista di esercitare anche altre professioni sanitarie, previa abilitazione, sempre con l’ovvia esclusione di quelle abilitate alla prescrizione di medicinali. “E’ un aspetto fondamentale per noi quanto per la collettività” spiega il segretario della FOFI. “Innanzitutto perché la farmacia dei servizi è un presidio fondamentale per la riorganizzazione dell’assistenza sul territorio in tutto il Paese, e poi perché consentire al farmacista abilitato di svolgere altre prestazioni sanitarie è fondamentale per i molti centri in cui la farmacia è l’unico presidio sanitario esistente. L’alternativa &eg rave; che, come già detto, il paziente non possa farsi praticare un’iniezione intramuscolare in farmacia ma possa continuare a farsela praticare dal vicino di casa. Non è concepibile che quanto disposto da una legge del 2009 continui a essere negato da una norma del 1934, oltretutto in presenza di sentenze del Consiglio di Stato favorevoli alla nuova disciplina”. La FOFI, dunque, conferma il suo giudizio: il testo attuale del DdL è irricevibile: “Anche perché non è quella riforma, doverosa dopo settant’anni, che abbiamo sempre auspicato, ma una serie di interventi slegati sulla vecchia normativa, che mortifica la funzione degli Ordini delle professioni sanitarie quali organi ausiliari dello Stato a tutela della qualità delle prestazioni, capaci di promuovere l’evoluzione professionale e, di conseguenza, di tutelare nel senso più ampio il cittadino che si rivolge ai professionisti della salute” conclu de Maurizio Pace.

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